Cos’è la Garanzia IVA VIES in Italia
La Garanzia IVA VIES Italia è una fideiussione finanziaria obbligatoria di 50.000 euro richiesta alle società con sede al di fuori dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE) che si registrano ai fini IVA in Italia tramite un rappresentante fiscale e desiderano essere incluse nel sistema VIES (VAT Information Exchange System).
Senza questa garanzia, l’azienda non può effettuare cessioni o acquisti intracomunitari in regime di esenzione IVA. In pratica, resta esclusa dal mercato europeo per le operazioni transfrontaliere.
L’obbligo è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024, che ha aggiunto il comma 7-quater all’art. 35 del DPR 633/1972 (Decreto IVA). I criteri operativi sono stati definiti dal Decreto MEF del 4 dicembre 2024 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 178713 del 14 aprile 2025.
Con la sentenza n. 4986/2026 del TAR Lazio, l’obbligo è stato confermato in via definitiva: il ricorso presentato da diverse imprese extra-UE è stato dichiarato inammissibile.
La garanzia di 50.000 euro è ora un requisito stabile e non più contestabile in sede giurisdizionale.
👉 Vedi anche: garanzia finanziaria VIES per società extra-UE.
Hai bisogno di aiuto con la tua garanzia IVA VIES? Il nostro team assiste venditori internazionali, rappresentanti fiscali e piattaforme cross-border.
Perché esiste questo obbligo
L’introduzione della garanzia VIES nasce da un problema concreto: negli ultimi anni, le Autorità Fiscali italiane ed europee hanno individuato un numero significativo di frodi IVA intracomunitarie che coinvolgevano società extra-UE operanti in Italia tramite rappresentante fiscale.
Il meccanismo di frode più diffuso è la cosiddetta procedura CP42: la merce proveniente da Paesi terzi viene importata in uno Stato UE (ad esempio l’Italia) con esenzione IVA all’importazione, dichiarando una successiva cessione intracomunitaria verso un altro Paese UE.
In molti casi, però, la merce non lasciava mai il territorio e l’IVA non veniva versata né all’origine né a destinazione.
Queste operazioni avvenivano spesso attraverso posizioni IVA intestate a prestanomi compiacenti, aperte da rappresentanti fiscali senza adeguati controlli. Il documento del Parlamento europeo ha quantificato l’evasione connessa a una sola tipologia di queste frodi in 310 milioni di euro.
La risposta del legislatore italiano è stata duplice:
- Rafforzamento dei requisiti soggettivi per i rappresentanti fiscali, che ora devono possedere requisiti di onorabilità e prestare una garanzia personale (Provv. AE n. 186368/2025).
- Introduzione della garanzia patrimoniale di 50.000 euro per ciascun soggetto extra-UE/SEE che chiede l’iscrizione al VIES tramite rappresentante fiscale.
La garanzia tutela l’Agenzia delle Entrate: se il soggetto estero non versa l’IVA dovuta, l’amministrazione finanziaria dispone di una copertura economica immediata.
Chi deve fornire la garanzia
L’obbligo riguarda esclusivamente le imprese non residenti in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente allo SEE che:
- operano in Italia tramite un rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, DPR 633/1972), e
- intendono effettuare operazioni intracomunitarie (cessioni o acquisti di beni e servizi con altri Paesi UE).
Sono incluse, ad esempio, le società con sede in Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito (post-Brexit), Turchia, India, Corea, Svizzera e in generale tutti i Paesi al di fuori dell’UE e del SEE.
Chi non è soggetto all’obbligo: le imprese stabilite in un Paese UE o SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), le imprese con stabile organizzazione in Italia e le imprese extra-UE che operano in Italia tramite identificazione diretta (art. 35-ter DPR 633/1972) anziché tramite rappresentante fiscale.
Per un approfondimento dedicato, vedi: chi deve fornire una garanzia VIES in Italia.
Le tre categorie di soggetti obbligati
| Categoria | Quando presentare la garanzia | Note |
|---|---|---|
| Nuovi operatori senza partita IVA | Contestualmente alla dichiarazione di inizio attività e alla richiesta di iscrizione VIES | La garanzia è condizione per l’apertura della partita IVA e l’accesso al VIES |
| Titolari di partita IVA non ancora iscritti al VIES | Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione al VIES | L’inclusione nel VIES è subordinata alla verifica positiva della garanzia da parte della Direzione Provinciale |
| Operatori già iscritti al VIES al 14 aprile 2025 | Il termine era il 13 giugno 2025 (60 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento) | Chi non ha provveduto entro tale termine ha ricevuto comunicazione di avvio della procedura di esclusione |
Requisiti: importo, durata e forme accettate
Importo minimo
50.000 euro. È una soglia fissa obbligatoria, non negoziabile e non collegata al fatturato dell’azienda. Non può essere ridotta.
Durata minima
36 mesi (3 anni) dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale. Decorso il termine, la garanzia non deve essere rinnovata.
Forme di garanzia accettate
Il DM del 4 dicembre 2024 prevede tre forme di garanzia, tutte pienamente accettate dall’Agenzia delle Entrate:
| Forma | Caratteristiche | Adatta a |
|---|---|---|
| Polizza fideiussoria (garanzia assicurativa) | Nessun deposito in contanti richiesto. Premio annuo calcolato sul profilo di rischio. Emissione rapida (spesso in pochi giorni). | Imprese che vogliono evitare di bloccare capitale e cercano una soluzione rapida e sostenibile |
| Fideiussione bancaria | Richiede generalmente un deposito cauzionale di 50.000 euro presso la banca emittente. Tempi di emissione più lunghi. | Imprese con liquidità disponibile che preferiscono il canale bancario tradizionale |
| Cauzione in titoli di Stato | Titoli di Stato italiani o garantiti dallo Stato, depositati presso la tesoreria dello Stato a favore dell’Agenzia delle Entrate. | Imprese che detengono già titoli di Stato italiani nel proprio portafoglio |
Importante: la garanzia deve essere intestata al Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente e deve essere redatta secondo lo schema previsto dal Provvedimento n. 178713/2025. Una garanzia non conforme viene respinta.
👉 Scopri la garanzia assicurativa IVA senza deposito — emissione rapida e costo proporzionato per le imprese che vogliono evitare di bloccare 50.000 euro.
Come si presenta la garanzia: la procedura operativa
La garanzia può essere inviata per via telematica. La procedura si articola in questi passaggi:
- Il rappresentante fiscale (o l’azienda tramite il proprio consulente) predispone la garanzia nella forma prescelta (assicurativa, bancaria o cauzione in titoli), seguendo lo schema del Provvedimento n. 178713/2025.
- La garanzia viene consegnata alla Direzione Provinciale competente.
- L’ufficio verifica la conformità formale e sostanziale della garanzia.
- L’esito della verifica viene comunicato al soggetto che ha presentato la garanzia.
- Solo dopo la comunicazione di esito positivo, il rappresentante fiscale può trasmettere la richiesta di iscrizione al VIES secondo le modalità del Provvedimento AE n. 159941/2014.
Attenzione: il rappresentante fiscale ha anche l’obbligo di verificare la veridicità e la completezza del corredo documentale prodotto dal soggetto extra-UE.
In caso di omissione, rischia una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro (art. 35, comma 7-quater, DPR 633/1972).
Conseguenze della mancata presentazione
La mancata presentazione della garanzia nei termini previsti attiva un meccanismo a doppio livello:
- Primo livello: l’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale, tramite PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione dal VIES.
- Secondo livello: il soggetto ha ulteriori 60 giorni dalla ricezione della comunicazione per regolarizzare la posizione.
- Se la garanzia non viene prestata nemmeno entro questo secondo termine, scatta l’esclusione d’ufficio dalla banca dati VIES.
Le conseguenze dell’esclusione dal VIES sono immediate e gravi:
- Impossibilità di effettuare cessioni e acquisti intracomunitari in regime di non imponibilità IVA.
- Le fatture verso clienti UE diventano imponibili, con applicazione dell’IVA italiana.
- Impossibilità di utilizzare la Procedura Doganale 42 (esenzione IVA all’importazione seguita da cessione intracomunitaria).
- Possibili restrizioni sugli account dei marketplace (ad esempio Amazon).
- Responsabilità e sanzioni a carico del rappresentante fiscale.
La sentenza TAR Lazio n. 4986/2026: l’obbligo è definitivo
La vicenda giudiziaria sulla garanzia VIES si è chiusa con una pronuncia netta.
Nel corso del 2025, diverse imprese extra-UE (principalmente cinesi) e due associazioni di categoria hanno presentato ricorso al TAR Lazio contro l’obbligo di garanzia, sostenendo che la misura fosse sproporzionata, soprattutto per gli operatori e-commerce già soggetti a controlli stringenti sulle piattaforme.
Il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la complessità della questione e disposto la fissazione di un’udienza di merito, che si è tenuta il 28 gennaio 2026.
Con la sentenza n. 4986/2026, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: le imprese avevano presentato l’impugnazione oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del DM 4 dicembre 2024. Il Tribunale ha chiarito che il termine esteso di 150 giorni, previsto per i soggetti con sede all’estero, non si applica quando le notifiche sono dirette alle autorità italiane (Ministero dell’Economia e Agenzia delle Entrate).
Il risultato è inequivocabile: il Decreto MEF resta pienamente valido e vincolante. La garanzia di 50.000 euro non è più contestabile in sede giurisdizionale e rappresenta ormai un requisito strutturale per l’accesso al VIES da parte di soggetti extra-UE.
Lo scenario futuro: la Direttiva VIDA e il sistema VIES centralizzato
Il quadro normativo sulla garanzia VIES si inserisce in un contesto più ampio di riforma del sistema IVA europeo.
Nel marzo 2025, l’UE ha adottato il pacchetto VIDA (VAT in the Digital Age), con la Direttiva (UE) 2025/516.
Tra le novità rilevanti per gli operatori extra-UE:
- Fatturazione elettronica B2B obbligatoria in tutta l’UE dal 1° luglio 2030, con rendicontazione digitale in tempo reale delle operazioni intracomunitarie.
- Nuovo sistema VIES centralizzato gestito dalla Commissione Europea, che sostituirà l’attuale archivio nazionale entro il 2032.
- Estensione dello sportello unico IVA (OSS) per semplificare gli adempimenti transfrontalieri.
- Obbligo per le piattaforme digitali di agire come “fornitore presunto” e riscuotere l’IVA direttamente (dal 2028-2030).
L’Italia, dal 9 aprile 2026, ha conferito al Governo il mandato per recepire la Direttiva VIDA con appositi decreti legislativi. Le prime misure attuative sono attese dal 1° gennaio 2027.
Per gli operatori extra-UE, questo significa che il sistema dei controlli diventerà progressivamente più digitale e automatizzato, ma l’obbligo di garanzia per l’accesso al VIES resterà in vigore come misura nazionale.
FAQ – Domande frequenti
Quanto costa la garanzia VIES?
Il costo non è di 50.000 euro: quello è l’importo garantito. La garanzia assicurativa prevede un premio annuo a un costo fisso per 3 anni. Chiama subito e otterrai il tuo preventivo.
Quanto tempo serve per ottenerla?
La polizza fideiussoria (garanzia assicurativa) viene emessa in soli 5 giorni lavorativi da quando riceviamo tutti i documenti necessari.
Cosa succede se non presento la garanzia?
L’Agenzia delle Entrate avvia la procedura di esclusione dal VIES. Dopo 60 giorni dalla comunicazione formale (PEC o raccomandata), se la garanzia non viene prestata, l’esclusione diventa automatica. L’azienda perde il diritto alle operazioni intracomunitarie in esenzione IVA.
Il TAR ha annullato l’obbligo di garanzia?
No. Con la sentenza n. 4986/2026, il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, confermando la piena validità del DM 4 dicembre 2024. L’obbligo di garanzia di 50.000 euro è definitivo e non più impugnabile.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (introduzione del comma 7-quater all’art. 35 del DPR 633/1972)
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 7-quater (Decreto IVA – obbligo di garanzia)
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 3 (rappresentante fiscale)
- Decreto MEF 4 dicembre 2024 (criteri e modalità di rilascio della garanzia), pubblicato in G.U. n. 292 del 13 dicembre 2024
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 178713 del 14 aprile 2025 (modalità operative)
- Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 186368 del 17 aprile 2025 (requisiti soggettivi del rappresentante fiscale)
- Sentenza TAR Lazio n. 4986/2026 (conferma dell’obbligo di garanzia)
- Direttiva (UE) 2025/516 dell’11 marzo 2025 (pacchetto VIDA – IVA nell’era digitale)
Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o assicurativa. Per valutare la soluzione più adatta alla tua situazione, rivolgiti a un professionista qualificato o contatta direttamente il nostro team.
Puoi contattarci in diversi modi:
Scrivendo un’email a:
info@italiafideiussioni.itOppure chiamando uno dei nostri uffici:
+39 055 28 53 13 +39 02 667 124 17Puoi anche contattarci tramite:
WhatsApp +39 339 71 50 157
In alternativa, puoi scriverci compilando questo modulo: