Chi può effettuare il pagamento di una polizza emessa in Italia per una società extra-UE?

24 Aprile 2026

Quando una società extra-UE ha bisogno di una Fideiussione o di una Polizza Cauzionale in Italia, c’è un aspetto che viene spesso sottovalutato: chi ha il diritto di pagare il premio alla compagnia assicurativa?

Sembra una questione amministrativa. In realtà, è un punto centrale della normativa antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007, che recepisce le direttive europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, stabilisce regole precise: non basta che il denaro arrivi, bisogna sapere chi lo invia, per conto di chi e su quale base giuridica.

Questo articolo analizza nel dettaglio i soggetti legittimati al pagamento, i rischi connessi ai pagamenti irregolari e le soluzioni conformi alla normativa vigente.

La regola di base: trasparenza e tracciabilità

La normativa italiana antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, in recepimento della IV Direttiva UE 2015/849), impone a tutti gli operatori del settore assicurativo — compagnie, intermediari e broker — obblighi stringenti di adeguata verifica della clientela.

In concreto, prima di accettare qualsiasi pagamento, il soggetto obbligato deve:

  • identificare il cliente e verificarne l’identità (art. 18, comma 1, lett. a);
  • identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità (art. 18, comma 1, lett. b);
  • acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto (art. 18, comma 1, lett. c);
  • svolgere un controllo costante nel corso del rapporto (art. 18, comma 1, lett. d).

In altre parole, la normativa non si limita a verificare quanto viene pagato, ma impone di sapere chi paga e perché.

Quando il soggetto che effettua il pagamento non coincide con il contraente della polizza, scattano obblighi di verifica rafforzata che, se non rispettati, espongono tutti i soggetti coinvolti a conseguenze gravi.

I tre soggetti legittimati al pagamento del premio

Quando la polizza è emessa in Italia a favore di una società extra-UE, i soggetti che possono legittimamente pagare il premio sono esclusivamente tre.

1. Il contraente diretto

È la soluzione più lineare e priva di rischi. La società intestataria della polizza paga direttamente il premio alla compagnia assicurativa italiana tramite bonifico bancario dal proprio conto corrente. In questo caso:

  • la tracciabilità del flusso finanziario è immediata;
  • il soggetto pagante coincide con il contraente;
  • gli obblighi di adeguata verifica si assolvono in modo ordinario.

Anche se la società non ha sede in Italia, il pagamento diretto tramite bonifico internazionale è perfettamente legittimo e rappresenta la via preferita dalle compagnie assicurative.

2. Il rappresentante fiscale in Italia

Le società extra-UE che operano in Italia tramite un rappresentante fiscale (nominato ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. 633/1972) possono incaricare quest’ultimo di effettuare il pagamento del premio. Il rappresentante fiscale:

  • è un soggetto formalmente riconosciuto e identificabile;
  • agisce su mandato documentato e con un ruolo giuridico preciso;
  • è a sua volta soggetto agli obblighi antiriciclaggio in quanto intermediario.

Questa soluzione è particolarmente diffusa nel contesto della garanzia VIES, dove la società extra-UE ha già nominato un rappresentante fiscale per operare ai fini IVA in Italia.

3. Un soggetto terzo con procura notarile

Un soggetto diverso dal contraente — ad esempio una società di consulenza o un intermediario estero — può pagare il premio per conto del cliente, ma solo a condizione che disponga di una base giuridica formale e verificabile. In pratica, serve:

  • una procura notarile individuale, rilasciata dal contraente della polizza a favore del soggetto terzo;
  • l’autenticazione della firma da parte di un notaio nel Paese di origine;
  • la legalizzazione del documento con Apostille, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

La procura deve essere individuale — cioè rilasciata da ciascun singolo cliente — e deve indicare espressamente il potere di effettuare pagamenti per conto del mandante. Una procura generica o collettiva non è sufficiente.

Il caso critico: società di consulenza estere che pagano per conto di più clienti

Nella pratica del mercato internazionale, è frequente incontrare società di consulenza straniere che operano secondo questo schema:

  • raccolgono i premi da diversi clienti nel proprio Paese;
  • effettuano un unico bonifico cumulativo verso la compagnia assicurativa italiana;
  • non dispongono di procure notarili individuali per ciascun cliente.

Dal punto di vista della società di consulenza, si tratta semplicemente di un servizio logistico. Dal punto di vista della normativa italiana, invece, si tratta di un’operazione non conforme.

Il problema è duplice:

Manca il collegamento giuridico tra chi paga e chi è il vero contraente della polizza. La compagnia assicurativa riceve un bonifico da un soggetto terzo senza alcun titolo formale per operare in nome e per conto del cliente. Il D.Lgs. 231/2007 (art. 22, comma 1) stabilisce che i clienti sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie a consentire l’adeguata verifica. Se il pagamento arriva da un soggetto diverso, queste informazioni risultano incomplete o non verificabili.

La tracciabilità dei flussi finanziari è compromessa. Un bonifico cumulativo che riunisce i premi di più clienti diversi rende impossibile ricostruire con certezza l’origine dei fondi per ciascuna singola polizza, violando il principio cardine della normativa antiriciclaggio.

Cosa rischia chi accetta pagamenti senza titolo

Le conseguenze non sono solo teoriche. L’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 prevede sanzioni penali per chi omette l’adeguata verifica della clientela, con la reclusione da sei mesi a un anno e la multa da 10.000 a 30.000 euro per l’esecutore che non consente di identificare il titolare effettivo dell’operazione.

Per gli intermediari assicurativi e le compagnie, accettare pagamenti da soggetti non legittimati espone a:

  • violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17-23 del D.Lgs. 231/2007);
  • impossibilità di identificare il titolare effettivo dell’operazione (art. 20);
  • obbligo di segnalazione di operazione sospetta alla UIF — Unità d’Informazione Finanziaria (art. 35);
  • sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali (artt. 55-67);
  • responsabilità disciplinare per l’intermediario iscritto al RUI-IVASS.

Il Provvedimento IVASS n. 111 del 13 luglio 2021, che modifica il Regolamento IVASS n. 44/2019, ha ulteriormente rafforzato questi obblighi, imponendo alle imprese assicurative e agli intermediari di documentare con cura le verifiche svolte e le motivazioni delle valutazioni di rischio, con particolare attenzione ai premi pagati da soggetti terzi.

Le tre soluzioni conformi alla normativa

Chi opera nel mercato delle garanzie assicurative per società extra-UE ha tre percorsi sicuri per gestire il pagamento del premio senza rischi:

SoluzioneCome funzionaVantaggio principale
Pagamento direttoOgni cliente paga il premio della propria polizza tramite bonifico dal proprio conto corrente.Massima trasparenza. Nessuna documentazione aggiuntiva richiesta.
Tramite rappresentante fiscaleIl rappresentante fiscale italiano, già nominato per le operazioni IVA, effettua il pagamento su mandato del cliente.Soggetto già identificato e tracciabile nel sistema italiano.
Tramite procura notarile individualeLa società di consulenza paga per il cliente, ma sulla base di una procura notarile con Apostille, rilasciata individualmente da ciascun cliente.Consente alla società estera di continuare ad assistere i propri clienti, nel rispetto della normativa.

La terza soluzione è quella che consente alle società di consulenza estere di continuare a operare come intermediarie, a patto di dotarsi della documentazione corretta. Il costo e lo sforzo della formalizzazione sono ampiamente compensati dalla certezza giuridica che ne deriva.

Domande frequenti

Una società di consulenza estera può pagare il premio di una polizza italiana per conto del proprio cliente?

Sì, ma solo se dispone di una procura notarile individuale rilasciata dal cliente, autenticata e legalizzata con Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja. Senza questo documento, il pagamento non è conforme alla normativa antiriciclaggio italiana.

Che tipo di procura serve perché un terzo possa pagare il premio?

Serve una procura speciale (non generica) che autorizzi espressamente il mandatario a effettuare pagamenti per conto del mandante. La procura deve essere notarile, individuale per ciascun cliente e legalizzata con Apostille se rilasciata all’estero.

Il rappresentante fiscale in Italia può pagare il premio per conto della società estera rappresentata?

Sì. Il rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972, è un soggetto formalmente riconosciuto che agisce su mandato documentato. Il suo ruolo è tracciabile e la compagnia può adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Cosa rischia un intermediario assicurativo che accetta un pagamento da un soggetto non legittimato?

Rischia la violazione degli obblighi di adeguata verifica (D.Lgs. 231/2007, artt. 17-23), l’obbligo di segnalazione alla UIF, sanzioni amministrative e penali (artt. 55-67) e conseguenze disciplinari da parte dell’IVASS.

Il pagamento tramite bonifico bancario è sufficiente a garantire la conformità antiriciclaggio?

Il bonifico garantisce la tracciabilità dello strumento di pagamento, ma non risolve il problema dell’identità e della legittimazione del pagante. Se chi effettua il bonifico non è il contraente, il rappresentante fiscale o un soggetto munito di procura valida, il pagamento resta non conforme.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o assicurativa. La normativa antiriciclaggio è soggetta a frequenti aggiornamenti e le sue implicazioni variano in base alle circostanze specifiche di ciascuna operazione. Per valutare la soluzione più adatta alla tua situazione, rivolgiti a un professionista qualificato o contatta direttamente il nostro team.

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